TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Nonsolonoi” in forma di associazione non riconosciuta.
Essa avrà durata illimitata.
L’associazione fissa la propria sede in Rezzato BS.
Art. 2 – Statuto
L’Associazione di Promozione Sociale denominata “Nonsolonoi” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 1 del 14/02/2008 "Testo unico delle leggi regionali di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e della Legge n° 383 del 07/12/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
Art. 4 – Oggetto e scopo
La presente Associazione svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nei seguenti ambiti:
- promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
- promozione e sviluppo della cultura, della formazione e della educazione interculturale e multietnica;
- promozione della cooperazione internazionale.
A tal fine l’associazione ricerca, elabora e utilizza gli strumenti che ritiene efficaci per:
- coscientizzare sull’iniquità della distribuzione delle risorse della Terra e sulle contraddizioni dello sviluppo e dell’organizzazione del mercato economico;
- favorire la promozione umana, sociale ed economica delle comunità svantaggiate, nazionali e internazionali;
- operare con coraggio e determinazione per la giustizia, la pace e la libertà di tutti i popoli;
- promuovere un modello di sviluppo sostenibile per tutti e compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.
Per attuare le finalità di cui sopra l’Associazione si propone di:
- informare, con adeguati strumenti di comunicazione, sulle problematiche inerenti i meccanismi di sfruttamento che determinano lo squilibrio economico mondiale;
- promuovere o aderire a campagne a favore dei valori/diritti della persona e dei popoli;
- promuovere come stile di vita la pratica del Consumo critico, rispettoso della dignità di lavoratori e lavoratrici;
- promuovere e curare la distribuzione di prodotti ad alta dignità facendo propri i criteri del Commercio Equo e Solidale e svolgendo adeguata informazione ai consumatori sulle caratteristiche dei beni, sui produttori, sulla loro realtà sociale, sulla partecipazione a costruire un mercato equo;
- promuovere la Finanza Etica, con iniziative di orientamento verso istituti di credito che operano con trasparenza e principi etici;
- ricercare, ove possibile, la collaborazione con le istituzioni e le agenzie educative del territorio per agire localmente, pur continuando a pensare globalmente.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, operando in proprio o con altri enti che abbiano le stesse finalità.
TITOLO II – ADERENTI
Art. 5 – Ammissione
Sono aderenti all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e s’impegnano per realizzarle, versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno di approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; decorso il quale la domanda s’intende senz’altro accolta.
Art. 6 – Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea. Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
L’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali potrà essere riconosciuto solo un rimborso a piè di lista. L’Associazione potrà anche avvalersi, se il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci lo riterranno opportuno, della collaborazione di personale stipendiato, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Art. 8 – Recesso
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 9 – Esclusione
In presenza di inadempienze agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non ne condivida le motivazioni, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero da un socio nominato dall’Assemblea.
Art. 12 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale) e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora di riunione sia in prima sia in seconda convocazione, l’ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro dei Soci, inviata almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 13 – Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- Approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- Delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera e ratifica, alla prima assemblea utile, i membri cooptati o designati dagli organi sociali direttivi di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega, nei limiti indicati al primo comma.
Art. 15 – Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti da almeno due mesi e in regola con il pagamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto a un voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e l’approvazione del bilancio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove. membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
In caso di decesso o recesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
IL Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento agli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione in Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio, nonché del Libro dei Soci.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce dell’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.
Il Presidente, per conto dell’Associazione, cura l’idonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea potrà nominare un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri con il compito di controllare tutti gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’incarico di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di consigliere.
TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 19 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
- Dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni, legati;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Contributi di amministrazioni pubbliche e organismi internazionali finalizzati a programmi nell’ambito dei fini statutari;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Altre entrate compatibili con le finalità di promozione sociale.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.
Art. 20 – Contributi degli associati
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 22 – Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, come disciplinato dall’Art. 12 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è pure convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, come disciplinato dall’Art. 12 del presente Statuto.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 23 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 – Scioglimento, cessazione, estinzione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione per qualunque causa, il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci, ma deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute del Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.